I riferimenti normativi
Circolare Ministeriale 40055 del 12.12.2023
SINTESI
CHI SI ISCRIVE?
- Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2024.
- Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2024 e comunque entro il 30 aprile 2025.
L'ORARIO SETTIMANALE
All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base i all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno). Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico e di adeguati servizi.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe con minimo 15 alunni.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 10 febbraio 2024 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.
Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5
L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA' ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La scelta ha valore per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo, entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” all'interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni(link is external)), accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio 2025 al 01 luglio 2025 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
Alunni con disabilità: le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line devono essere perfezionate con la presentazione da parte dei genitori della certificazione rilasciata dall'A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA): le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono essere perfezionate da parte dei genitori con la presentazione della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n.170/2010.
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on-line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio", che, appena possibile, l'istituzione scolastica dovrà sostituire con il codice fiscale definitivo.
TRASFERIMENTO DI ISCRIZIONE
Qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.
Si richiama l'attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.